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L'offerta della P. A. AVIS è un servizio insustituibile per la cittadinanza, per questo lo Stato riconosce un vantaggio fiscale a chi la sostiene.
Con il decreto legge n. 35/2005 sono state varate nuove agevolazioni fiscali (valide dal 17 marzo 2005) per chi vuole essere solidale con le ONLUS, le organizzazione non lucrative di utilità sociale, fra cui la P.A. AVIS di Montemarciano.
Questo decreto è stato convertito nella legge 80/05 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005.


Le persone fisiche


Ecco cosa recita la nuova legge (80/05) a proposito della deducibilità delle donazioni delle persone fisiche (privati cittadini):

Art. 14
“Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche (…) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui”

In alternativa

rimangono valide le vecchie disposizioni previste dall’art.13 del Dlgs 460/ 97, secondo cui le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle Onlus fino a un massimo di 2.065,83 euro (art. 13 bis, comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/86). Per donazioni di importo maggiore, la detrazione sarà comunque calcolata sulla cifra massima di 2.065,83 euro (Ndr. la detrazione potrà quindi raggiungere un massimo di 392,51 euro).


Importante: Le agevolazioni fiscali sono consentite a condizione che il versamento delle donazioni in denaro sia eseguito tramite uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carta di credito e di debito, carta prepagata, assegno bancario e circolare. Per saperne di più


Le aziende (soggetti IRES)

Ecco cosa recita la nuova legge (80/05) a proposito della deducibilità delle donazioni dei soggetti IRES:

Art. 14
“Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui”

In alternativa

per i titolari di reddito s’impresa, “resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 100, comma 2. lettera H del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86)”, secondo cui le donazioni non superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte nel totale, mentre le donazioni superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte fino al 2% del reddito di impresa dichiarato.

Importante: Le agevolazioni fiscali sono consentite a condizione che il versamento delle donazioni in denaro sia eseguito tramite uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carta di credito e di debito, carta prepagata, assegno bancario e circolare. Per saperne di più


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